Il monitoraggio fiscale consiste nell’obbligo da parte dei residenti in Italia di dichiarare nel quadro RW del modello dei redditi gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Quando va compilato tale quadro e quali sono i casi di esenzione? Quali sono le sanzioni a cui può andare in contro chi non lo compila?
Cosa occorre dichiarare
Gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero possono essere o no suscettibili di produrre un reddito. Ad esempio, un conto corrente o una qualunque attività finanziaria all’estero potrebbe non produrre alcun provento o una perdita; sono nel caso di proventi, questi potrebbero rappresentare redditi di capitale o redditi diversi da sottoporre a tassazione. Questo articolo non tratta della tassazione dei redditi prodotti all’estero. Indipendentemente dalla produzione di redditi all’estero, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia devono compilare il quadro RW per assolvere all’obbligo di monitoraggio fiscale e per il calcolo dell’IVIE, IVAFE e dell’imposta sulle cripto attività, che colpiscono immobili, strumenti finanziari e criptovalute detenuti all’estero.
Nel quadro RW vanno dunque indicati, a titolo esemplificativo:
- I depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta sia superiore a 000 euro (anche per un solo giorno) e la giacenza media sia superiore a 5.000 (poiché in questo caso scatta l’obbligo di pagamento dell’IVAFE in misura fissa di 34,20 euro);
- le valute estere
- le criptovalute
- preziosi ed opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato
- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti tra cui partecipazioni al capitale, obbligazioni e titoli pubblici anche italiani;
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (ad esempio finanziamenti, pronti contro termine, prestiti titoli);
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (se la compagnia estera non ha optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non è stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi rivenienti dalla polizza);
- le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri;
- immobili di proprietà situati all’estero o diritti reali immobiliari (ad esempio usufrutto e nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio comproprietà o multiproprietà).
Occorre fare attenzione che dalla dichiarazione 2024 è stato inserito anche l’obbligo di indicare il possesso di criptovalute.
I casi di esenzione
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono, oltre che per i conti correnti di valore complessivo inferiore a quello indicato (15.000 euro di valore massimo e 5.000 di giacenza media), anche per:
- le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;
- gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
Occorre fare attenzione al fatto che il trading su piattaforme on line estere solitamente viene effettuato in CFD o valute sul FOREX, per acquistare o vendere i quali il cliente deposita delle somme su un conto virtuale di una piattaforma on line. In genere, non si tratta di conti correnti bancari (non hanno IBAN) e dunque vanno indicati in dichiarazione poiché non si applica l’esenzione dichiarativa relativa al valore complessivo (15.000 euro di valore massimo e 5.000 di giacenza media).
Le sanzioni
In caso di omessa dichiarazione, la normativa (art. 5 del dl 167/1990) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% o dal 6% al 15% per i Paesi black list (ovvero quegli Stati che prevedono un regime fiscale privilegiato o non scambiano informazioni – Decreto Mef 4/05/199). In caso di mancata o non corretta indicazione in dichiarazione, l’Agenzia delle entrate, qualora riscontrasse divergenze con quanto comunicato al fisco italiano dalle autorità fiscali dello Stato estero presso cui le attività sono detenute, potrebbe segnalare al contribuente l’anomalia tramite una lettera di compliance. Se il contribuente non fosse in grado di giustificare l’anomalia, il fisco potrebbe emettere un avviso di accertamento, richiedendo le imposte eventualmente dovute con le relative sanzioni ed interessi di mora
Conclusioni
In un mondo sempre più globalizzato si sono moltiplicate le possibilità di detenzione all’estero di investimenti ed attività finanziarie, ma anche i tentativi da parte dei contribuenti di sottrarre al fisco proventi che andrebbero dichiarati. Il rischio è che contribuenti in buona fede possano fin dover pagare consistenti sanzioni non perché vogliano sottrarre redditi al fisco, ma per mera dimenticanza di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale che non comportano alcuna tassazione (come nel caso di chi non ha percepito alcun provento su un conto corrente detenuto all’estero). Chi detiene attività finanziarie oltre confine è bene che si confronti con il proprio commercialista in questo periodo di dichiarazione dei redditi.

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